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Patenti

Briciole di pane

Avviso patenti

Si comunica che la segreteria della Commissione Medica Locale - Patenti Speciali, resterà chiusa il giorno 27 e 30 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025

Patenti

In questa sezione troverai tutte le informazioni relative le procedure da seguire per l'idoneità, il rilascio ed il rinnovo di patenti quali patenti speciali e patenti nautiche, nonchè porto d'armi e cretificazoni di uso comune.

Patenti speciali

Per il rilascio, conferma di validità e/o revisione, la Commissione Medica Locale è competente per la valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida per i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni patologiche e non:

  • raggiunti limiti di età (65 anni per categoria C, CE - 60 anni per categoria D, DE);
  • affetti da specifiche patologie e quant'altro previste dall'art. 320(appendice II);
  • invalidità - inidoneità;
  • affetti da disabilità motorie;
  • presenza di sanzioni o rilievi ai sensi dell'art. 186 e 187 C.d.S.

Attenzione

Presidente MCL: Dott. Mattia La Rana

Sede: C.so A. De Gasperi n.167 - 80053 - Castellammare di Stabia (Na)

Recapito telefonico: 0818729095 - 0818729064 - 0818729082

Email: cml@aslnapoli3sud.it

Pec: cml@pec.aslnapoli3sud.it

Prenotazione Visita

Per la prenotazione occorre recarsi eclusivamente di persona, previo riconoscimento, presso la segreteria (C.so A. De Gasperi, 167 - C.mare di Stabia) della Commissione nei giorni: 

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo agenzie)
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Oppure contattare la segreteria ai seguenti numeri 0818729095 - 0818729064  il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 solo per richiesta di informazioni. 

È consigliabile effettuare la prenotazione prima della data di scadenza della patente.

Documenti da esibire all'atto della prenotazione:

  1. domanda compilata e firmata -  domanda visita cml - privacy;
  2. certificato anamnestico rilasciato dal medico di base - certificato anamnestico;
  3. codice fiscale in fotocopia;
  4. marca da bollo di 16 euro (solo per patente K-KB)
  5. patente di guida in fotocopia fronte/ retro;
  6. documento di riconoscimento fronte/retro in fotocopia conforme all' originale (carta d'identità/passaporto);
  7. Pagamento attraverso servizio Pago PA per Aslnapoli3sud con relativi importi di seguito riportati :   
  • euro 18,60 per patenti normali, in caso di soggetti affetti da patologie invalidanti;
  • euro 24,80 per patenti speciali, per limitazioni derivanti da vista e udito;
  • euro  31,00 per patenti speciali, per limitazioni derivanti dall'apparato locomotore;
  • euro  18,60 per revisioni delle patenti disposte dall'Autorità giudiziaria;
  • euro  18,60 per patenti C/D/E/K/.
  1. Copia del decreto di invalidità (civile, legge 104/92, INPS, INAIL, invalido di guerra, cause di servizio) oppure eventuale copia della Sentenza del Giudice del Lavoro con relazione del CTU;
  2. n° 2 foto formato tessera, per conseguimento o duplicato della patente di guida;
  3. Nei casi di sospensione della patente, presentare  provvedimento dell'Autorità che ha disposto la sospensione e/o la revisione della  patente o  dell'ostativo rilascio della MCTC di Napoli.

Nei casi di smarrimento/furto della patente, presentare la fotocopia della denuncia.

Per effettuare invece il rinnovo/revisione della patente presso la Commissione Medica Locale, qualora la prenotazione sia stata effettuata prima della data di scadenza della patente, gli utenti potranno circolare con un’apposita autorizzazione rilasciata dalla MCTC. Per ottenere l’autorizzazione a circolare bisogna recarsi presso gli Uffici della MCTC, esibendo il foglio di prenotazione rilasciato dalla segreteria  della Commissione Medica Locale. 
Sono esclusi dalla suddetta procedura i soggetti che effettuano revisione di patente ai sensi degli artt. 186 - 187 C.d.S;  se non si concorda con il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale ai sensi del comma 5 dell’art. 23 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida):
il cittadino può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.). Qualora dalla nuova Certificazione Medica dovesse emergere una diversa valutazione, la nuova certificazione medica più favorevole, rilasciata da R.F.I.(Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), può essere presentata in autotutela all’Ufficio Motorizzazione Civile. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili all’eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre i 120 giorni comporta decadenza dalla possibilità di esperire tale ricorso.


Le Commissioni, come da LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale, comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'Ufficio della Motorizzazione Civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle Commissioni Mediche Locali.
I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti Uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi

Ambulatorio Oculistico / Patenti Speciali

Ambulatorio di oculistica per il conseguimento/rinnovo/revisione della patente speciale di guida: 

Le prestazioni della branca di oculistica sono in solvenza con spese a totale carico del paziente per un costo complessivo 134,92 euro per 8 prestazioni. Trattandosi di prestazioni in regime Alpi, l’utente potrà scegliere, in totale autonomia, se effettuare le prestazioni presso l’Asl Napoli 3 Sud o altrove.
Per accedere alle visite è necessaria la richiesta rilasciata dal medico della Commissione Medica Locale dell’Asl che riporti tutte le 8 prestazioni di seguito indicate:

  • 95020.001 Esame complessivo dell'occhio - Visita oculistica; 
  • 95050.001 Studio del campo visivo;
  • 95060.001 Studio della sensibilità al colore con abbagliamento; 
  • 95070.001 Studio della adattabilità al buio;
  • 95071.001 Studio della sensibilità al contrasto; 
  • 95091.001 Esame del fundus oculi;
  • 95110.001 Fotografia del fundus occhio dx;
  • 95110.002 Fotografia del fundus occhio sx;

Le prestazioni posso essere prenotate tramite Call Center, contattando il numero 081185556 da telefono fisso o da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Sede Ambulatori: 

  • Distretto 58 - Pompei - Dott.ssa Maria Carmela Napolitano;
  • Distretto 59 - Sant'Agnello - Dott. Giovanni Lombardo;

Al momento della prenotazione telefonica si riceverà via mail il voucher di prenotazione, necessario per il pagamento tramite il PAGO PA.
Il pagamento avverrà presso le ricevitorie e/o i tabaccai abilitati e la ricevuta di pagamento andrà esibita al medico specialista oculista al momento della visita.
La certificazione medico-legale rilasciata dall’oculista, comprensiva delle 8 prestazioni rese, deve essere presentata dall’utente alla Commissione per il controllo dell’aderenza all’atto deliberativo n 667 del 2-5-2024 e la valutazione clinica.

Regolamento per la patente nautica

Requisiti di Idoneità

Paragrafo 1

Malattie invalidanti e condizioni di compatibilita' per il rilascio o il rinnovo delle patenti nautiche: Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione.

  •  Affezioni cardiovascolari:

La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

  • Malattie respiratorie:

La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

  • Diabete:

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non e' rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validita' della patente non puo' superare i due anni. Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validita' della patente puo' essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che e' conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita' compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e' demandato alla commissione medica locale.

  • Malattie endocrine:

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

  • Epilessia:

 La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validita' della patente non puo' superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

  • Malattie psichiche:

 Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni.

  • Sostanze psicoattive:

 La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla condotta dell'unita'. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni.

  • Malattie del sangue:

In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

  • Malattie dell'apparato urogenitale:

La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalita' dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validita' della patente non puo' essere superiore a cinque anni.

Paragrafo 2

Idoneità alla direzione nautica: Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unita' (vela o motore) alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

  • Encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
  • malattie del sistema nervoso periferico;
  • postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validita' non superiore a due anni.

Paragrafo 3

Requisiti visivi e uditivi.

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere, almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale con lettura di ottotipo di 3/10.

  • In caso di visione binoculare l'interessato deve possedere un'acutezza visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 nell'occhio migliore e un visus corretto complessivo, quale somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
  • Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, essendo l'altro emmetropico, il grado di rifrazione della lente non puo' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi. La differenza negli assi ortogonali non deve superare, in valore assoluto, le due diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto.

C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, in soggetti fachici o afachici, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validita' della patente non puo' eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validita' della patente non puo' eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale puo' limitare la validita' della patente sino a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

Elenco certificazioni di uso comune

La certificazione medico-legale consiste nel rilascio di una certificazione come esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico-legale (DPCM 28.11.03 - G.U. 10.12.03 n° 286  art. 23 L. 120 del 29.07.2010).

Per il rilascio patente  A-B:

  1.  pagamento di € 28.50 (esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012) intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  2. pagamento di € 16,00 intestato a Direzione Generale Motorizzazione Civile E.T.C. Roma;
  3. due foto tessera su fondo bianco;
  4. documento di riconoscimento valido;
  5. certificato anamnestico rilasciato dal medico curante;
  6. codice Fiscale.

All'atto della visita il richiedente dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico certificatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza o meno di patologie in atto o pregresse, nonchè l'eventuale status di invalido (civile, per causa di servizio, per causa di guerra, ecc.).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

Per il rilascio patente A-B:

  1. pagamento di € 28.50(esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012) intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  2. pagamento di € 10,20 intestato a: Direzione Generale Motorizzazione Civile E T.C. Roma;
  3. pagamento di € 16,00 intestato a Direzione Generale Motorizzazione Civile E.T.C. Roma;
  4. due foto tessera su fondo bianco;
  5. patente;
  6. codice Fiscale;
  7. certificato anamnestico rilasciato dal medico curante.

All'atto della visita il richiedente dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico certificatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza o meno di patologie in atto o pregresse, nonchè l'eventuale status di invalido (civile, per servizio, per causa di guerra, ecc.).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M.  28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni

Per il rilascio patente C e D:

  1. pagamento di € 45,61 (€ 28,50 + Test di reazione a stimoli semplici e complessi € 17,11) (esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012) intestato ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);;
  2. pagamento di € 10,20 intestato a: Direzione Generale Motorizzazione Civile E T.C. Roma;
  3. pagamento di € 16,00 intestato a Direzione Generale Motorizzazione Civile E.T.C. Roma;
  4. due foto tessera su fondo bianco;
  5. patente;
  6. codice Fiscale;
  7. certificato anamnestico rilasciato dal medico curante;

All'atto della visita il richiedente dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico certificatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza o meno di patologie in atto o pregresse, nonchè l'eventuale status di invalido (civile, per servizio, per causa di guerra, ecc.).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni

Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori( CIG) 
 Il certificato è obbligatorio per i minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1 e per i maggiorenni se sprovvisti di qualsiasi categoria di patente.

La certificazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti psicofisici di cui all'art 116, comma 1 quater è rilasciata dall'ufficio della A.S.L. territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale (Art. 119, comma 2, C.d.S.) ovvero dalle Commissioni Mediche Locali costituite presso le A.S.L. (Art. 119, comma 4, C.d.S.).

Qualora il candidato sia affetto da patologie e/o minorazioni invalidanti, tali da escludere nell'accertamento monocratico, l'idoneità alla patente di guida, la valutazione è demandata alla Commissione Medica Locale (CML).

Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120 (modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli Comma 2, chi guida veicoli a motore non può aver superato:

  • anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
  • anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici psichici a seguito di visita medica specialistico annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Comma 2 - bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

Con D.L 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 Aprile 2012 n. 35 i tutti i cittadini che hanno già compiuto gli 80 anni, per confermare la validità della patente di guida oppure del patentino per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'art. 119 del Codice della Strada, come ad esempio i Medici delle sezioni di Medicina Legale delle ASL.

 Il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010 (G.U. n. 301 del 27.12.2010), nel recepire la direttiva comunitaria 2009/112/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida, ha stabilito che il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici o epilettici, è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III facenti parte integrante del decreto stesso.

Per il rilascio patente speciale
E'competente la Commissione Medica Locale con sede in Castellammare di Stabia presso la sede centrale in via Alcide De Gasperi n. 167 (piano terra).
E'aperto al pubblico il lunedì, e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(Recapito telefonico: 0818729095 oppure 0818729064).

Gli accertamenti diagnostici e clinici richiesti dalla Commissione sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

Patente nautica:
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante il nuovo codice per la nautica da diporto entrato in vigore dal 12 2008. Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.

Patenti di categoria A (Art. 25)
Le patenti di categoria A, abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

  • entro dodici miglia dalla costa;
  • senza alcun limite dalla costa.

Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.

A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Patenti di categoria B (Art. 26)
Le patenti di categoria B, abilitano al comando delle navi da diporto.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Patenti di categoria C (Art. 27)
Le patenti di categoria C, abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri,ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.

Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

  • pagamento di € 45,61 (€ 28,50 + Test di reazione a stimoli semplici e complessi € 17,11) (esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012)intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • marca da bollo di € 16,00;
  • due foto tessera su fondo bianco;
  • documento di riconoscimento valido;
  • codice Fiscale;
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante.

Oltre le 12 miglia:

  • pagamento di € 45,61 (€ 28,50 + Test di reazione a stimoli semplici e complessi € 17,11) (esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012)intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • marca da bollo di € 16,00;
  • due foto tessera su fondo bianco;
  • documento di riconoscimento valido;
  • codice Fiscale;
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante.

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.
Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

Rilascio contrascegno auto ''H''
Ai sensi del art. 381 comma 2 del DPR 495/92 e D.P.R. 30.07.2012 n. 151, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, l'apposita autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, previo accertamento sanitario delle condizioni che influiscono sulla capacità deambulatoria. L'accertamento sanitario viene eseguito presso le UU.OO di Medicina Legale dei soli Distretti di residenza.

  • pagamento di € 28,50 + I.V.A (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11) intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • documentazione sanitaria attestante l'entità del deficit motorio stazione eretta, passaggi posturali, tipo di deambulazione), e del grado di incidenza sulla deambulazione delle patologie riscontrate;
  • documentazione sanitaria attestante le patologie incidenti sulla capacità deambulatoria come previsto dalla Deliberazione N. 1167 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Criteri valutativi in caso di deficit deambulatori non direttamente all'apparato locomotore.

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici richiesti dalla Commissione sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.
 
RICORSO: avverso il giudizio espresso è prevista la possibilità di ricorrere.  L'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Collegio Medico-Legale istituito ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n° 430 del 22.03.2011. collegiomedico@pec.aslnapoli3sud.it

Esenzione cinture di sicurezza:

  • pagamento di € 28,50 + I.V.A (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11) intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • documentazione sanitaria attestante le condizioni fisiche o patologiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta .

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.
 
Gli accertamenti diagnostici e clinici richiesti dalla Commissione sono a totale carico dell'interessato ai sensi del   D.P.C.M.  28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

RICORSO: Avverso il giudizio monocratico è prevista la possibilità di ricorrere, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Collegio Medico-Legale istituito ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n° 430 del 22.03.2011. collegiomedico@pec.aslnapoli3sud.it

Caccia - Porto d'armi:

  • pagamento di € 28,50 (esonero I.V.A. come da nota Regione Campania prot. 222837 del 22.03.2012) intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • certificato anamnestico di cui al D.M. 28.04.98 redatto dal Medico di Medicina Generale;
  • marca da bollo di € 16,00;
  • documento di riconoscimento valido;
  • visita psichiatrica con eventuale visita otorino con esame audiometrico + eventuali esami specifici richiesti dal Medico legale, anche tossicologici.

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

RICORSO: Avverso il giudizio monocratico è prevista la possibilità di ricorrere, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Collegio Medico-Legale istituito ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n° 430 del 22.03.2011. Pec: collegiomedico@pec.aslnapoli3sud.it

Idoneità psico-fisica:

  • pagamento di € 28,50 + I.V.A (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11)intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • certificato anamnestico redatto dal Medico Curante (M.M.G.);
  • autocertificazione di possesso/non possesso di verbale di invalidità (civile, di servizio, per lavoro, ecc.).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni.

Idoneità per la conduzione d'impianti a vapore e caldaie:

  • pagamento di € 28,50 + I.V.A (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11)intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);
  • certificato anamnestico redatto dal Medico Curante (M.M.G.);
  • autocertificazione di possesso/non possesso di verbale di invalidità (civile, di servizio, per lavoro, ecc.);
  • visita ORL ed esame audiometrico con l'inclusione della percezione della voce afona a 8 metri, il senso olfattivo e la pervietà nasale;
  • visita psichiatrica;
  • esame di laboratorio e tossicologico incluso alcolemia e CDT;
  • esami di routine (azotemia, glicemia, emocromo, transaminasi).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni

Cessione 1/5 dello stipendio:

  • pagamento di € 28,50 + I.V.A (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11)
  • certificato anamnestico redatto dal Medico Curante;
  • autocertificazione di possesso/non possesso di verbale di invalidità (civile, di servizio, per lavoro, ecc.);
  • visita cardiologica + ECG;
  • esami del sangue reazione di Mantoux, analisi di routine (azotemia, glicemia, emocromo, transaminasi, QPE).

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Gli accertamenti diagnostici e clinici richiesti dalla Commissione sono a totale carico dell'interessato ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2003 e succ. mod. ed integrazioni

Adozione nazionale ed internazionale:

  • Certificato anamnestico redatto dal Medico Curante (M.M.G.);
  • esami di routine (azotemia, glicemia, emocromo, transaminasi, QPE, markers epatite B e C) Reazione di Mantoux;
  • visita neurologica;
  • visita psichiatrica;
  • esami tossicologici incluso alcolemia e CDT.

Potranno essere richiesti ulteriori accertamenti clinici e strumentali ai sensi della DGRC n° 1977/06.

Per le adozioni internazionali si seguiranno le normative peculiari per ogni Nazione.

N.B. Le prestazioni richieste per il rilascio della certificazione di idoneità alla adozione sono effettuate in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (codice esenzione I ¿ sub codice 01 di cui al Decreto n. 3 del 03.01.2011 del Commissario ad acta Regione Campania)

Terapia salvavita

Taluni CC.NN.LL. afferenti alla contrattazione collettiva del pubblico impiego prevedono che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, quali ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie vengano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e vengano retribuiti interamente.

Detta disciplina produce indirettamente l'effetto di prolungare il periodo di comporto evitando in taluni casi il licenziamento per eccessiva mobilità.

Si intende per terapia salvavita un ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita".

Affinchè si possa godere del beneficio previsto dalle norme contrattuali, il dipendente deve ottenere, da parte dell'ufficio medico - legale dell'ASL di appartenenza, l'attestazione da cui risulti che l'assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita.

A tal fine dovrà essere prodotta, a cura del richiedente, ogni documentazione sanitaria giustificativa a sostegno della richiesta.

La certificazione rilasciata dalla competente ASL dovrà pertanto indicare sia la gravità della patologia che il ricorso alle terapie salvavita.

Laddove non ricorra la particolare fattispecie, le istanze saranno respinte con relativa motivazione.

E' riconosciuta al diretto interessato la facoltà di richiedere il riesame della istanza da parte di apposito Collegio Medico Aziendale.

Quali documenti presentare:
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari per il rilascio del certificato di terapia salvavita il richiedente deve presentare, all'atto della visita, la seguente documentazione:

  • documento di identità in corso di validità;
  • documentazione sanitaria giustificativa a sostegno della richiesta;
  • pagamento per diritti sanitari di € 28,50 + IVA (CODICE 76 del Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11)intestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);

Ricorso: Avverso il giudizio monocratico è prevista la possibilità di ricorrere, l interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Collegio Medico-Legale istituito ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n° 430 del 22.03.2011. Pec: collegiomedico@pec.aslnapoli3sud.it

Tariffario certificazione medico-legali

Ai sensi del Decreto n. 3 del 03.01.2011 della Regione Campania e del Decreto del Ministero dei Trasporti del 14.09.1998 si riportano i costi delle diverse tipologie di certificati a richiesta di privati e di Enti, erogati dagli ambulatori della Medicina Legale dei Distretti dell'ASL NA 3 SUD e degli ambulatori del Servizio di Medicina Legale.

In particolare il Decreto della Regione Campania precisa che"eventuali accertamenti (richiesti al fine del rilascio della suddetta certificazione -  es. visita oculistica , E.C.G. , isita psichiatrica , ecc.), sono a carico del richiedente", fatta eccezione per le certificazioni a titolo gratuito purché espressamente previste da norme e regolamenti.

Attivà certificative distrettuali:

 

Attività certificative centralizzate:

A)Certificazioni medico-legali delle patenti di guida presso la CML

Ai sensi Decreto del Ministero dei Trasporti del 14.09.1998

pagamento per diritti sanitariintestato a ASL NAPOLI 3 SUD attività medicina legale servizio tesoriera- Via Alcide de Gaspari,167 - 80053 - Castellammare di stabia (NA);

B)Tariffario collegio medico-legale per privati e per enti pubblici

pagamento per diritti sanitari Certificazioni medico-legali delle patenti di guida presso la CML

 

DPCM del 28.11.2003, pubblicato nella G.U. 286 del 10.12.2003. Codice da apporre per questo tipo di richieste di esami diagnostici è il codice I01.
Parere dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Settore Servizi e Consulenza, Ufficio Fiscalità generale, Prot. 2012 . 0187959 del 12.703/2012.
Il costo dei tempi di reazione per le apnee notturne e per le insufficienza respiratorie è motivato dalla durata, dalla complessità e dal numero dei test previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 03.02.2016 e cioè 100 test a fronte dei 40 da somministrare per gli altri accertamenti.

Riferimenti Normativi:

  • Cod. della Strada, art. 75 D.P.R. 309/90 art. 186 e art. 187 e art. 128.
  • Decreto del Ministero dei Trasporti del 14.09.1998 n. 
  • Legge del 25.02.1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".
  • Decreto del Ministero dei Trasporti del 14.09.1998
  • Decreto n. 3 del 03.01.2011 della Regione Campania.
  • Direttiva 2014/85/UE del 1° luglio 2014.
  • Decreto del Ministero della Salute - decreto dirigenziale del 3 febbraio 2016 (G.U. n. 41 del 19.2.2016).