Esenzioni
Esenzioni
Distretto 52
Distretto 52
Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Responsabile dei contenuti per la pubblicazione: La definizione del sistema rientra nella competenza dei Nuclei di Valutazione / OIV ai sensi dell'art. 30 comma 3 e dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 150/2009 |
Operatore | Sede | GG Ora | Recapito telefonico |
Ambrosio Giovanni (esenzione solo per patologia) | Palma Campania | Lunedì e Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 Giovedì dalle 15:00 alle 17:30 | 0818207575 |
Franzese Antonio (esenzione solo per patologia) | Palma Campania | Lunedì e Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 Giovedì dalle 15:00 alle 17:30 | 0818207575 |
Frisotti Antonio (solo esenzioni per reddito) | Poggiomarino | Lunedì e Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 Giovedì dalle 15:00 alle 17:30 | 0813386401 |
Quali malattie croniche e invalidanti danno diritto all'esenzione dal ticket Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279).
Come ottenere il certificato di esenzione:
- L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- la copia del verbale di invalidità;
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione;
- del medico del Distretto sanitario della Azienda Sanitaria Locale di residenza;
- i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
- L'Azienda Sanitaria Locale rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione;
- per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda Sanitaria Locale, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.
Esenzioni per malattie rare:
Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.
Per le malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279) il rilascio della certificazione avviene mediante la presentazione della certificazione rilasciata dai centri di riferimento malattie rare.
Esenzioni per reddito:
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutica quanto dettato dai decreti Regionali emanati annualmente.
Esenzioni per invalidità:
l riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche previa presentazione del decreto all’ufficio competente.
Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
Esenzioni per diagnosi precoce tumori:
Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
- la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
- l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSN e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
Esenzioni per gravidanza:
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire
gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998.
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
- le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
- alcune analisi, elencate nell’allegato A al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
- gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
- tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C al Decreto, prescritte dallo specialista;
- tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.