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Briciole di pane

ContenutoDatiprevistidall’articolo1,comma32,dellalegge6novembre2012,n.190.Informazionisullesingoleprocedure

Dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

Articolo 1, comma 32, Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”:
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto devono:

  • Trasmettere l’informazione di avvenuto adempimento agli obblighi di pubblicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  • Pubblicare sul sito istituzionale, nella presente sezione, in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici relativi alle procedure di scelta del contraente.
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